IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n.  59, allegato 1,
n. 30, e successive modificazioni;
  Visto il  testo unico  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo 5,  comma 1,  del decreto  legislativo 29  giugno
1998, n. 278;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito il  preliminare parere della  Corte dei conti,  a sezioni
riunite, nell'adunanza del 22 gennaio 1999;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 marzo 1999;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per  la funzione  pubblica, di concerto  con i  Ministri del
tesoro, del bilancio  e della programmazione economica,  del lavoro e
della previdenza sociale e della difesa;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.  Il   presente  regolamento   disciplina  le  procedure   e  gli
adempimenti  connessi  alla  liquidazione   di  pensioni,  assegni  e
indennita'  di   guerra,  provvedendo  al  riordino   delle  relative
competenze.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - La  legge    15  marzo  1997,  n.  59,  e    successive
          modificazioni   reca:     "Delega  al    Governo  per    il
          conferimento di  funzioni e  compiti alle regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa".  Per il testo dell'art.
          20, comma 8, si veda nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al  Presidente  della  Repubblica  potere  di
          promulgare  le  leggi ed amanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
            -  Il testo  dell'art. 20,  nonche' dell'allegato  1,  n.
          30,  della citata legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive
          modificazioni, e' il seguente:
            "Art. 20. - Il Governo, entro   il  31  gennaio  di  ogni
          anno,  presenta al Parlamento  un disegno  di legge per  la
          delegificazione   di norme  concernenti        procedimenti
          amministrativi,       anche    coinvolgenti amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della  disciplina,    salvo   quanto
          previsto  alla    lettera  a)  del  comma 5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2.  In  sede  di    attuazione   della   delegificazione,
          il   Governo individua, con le  modalita' di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997,   n. 281,   i procedimenti    o
          gli   aspetti     del  procedimento    che  possono  essere
          autonomamente disciplinati   dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali.
            3.    I  regolamenti    sono  emanati   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,   di   concerto con   il  Ministro    competente,
          previa     acquisizione  del    parere    delle  competenti
          Commissioni parlamentari e del  Consiglio di Stato.  A  tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.    I      regolamenti    entrano    in   vigore     il
          quindicesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
            a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il   numero delle fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando le  funzioni per settori omogenei,   sopprimendo
          gli  organi  che    risultino   superflui   e   costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            gbis   )  soppressione  dei  procedimenti  che  risultino
          non  piu' rispondenti  alle finalita'   e agli    obiettivi
          fondamentali    definiti dalla   legislazione di  settore o
          che risultino   in  contrasto    con  i  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            gter      )   soppressione     dei   procedimenti     che
          comportino,    per l'amministrazione  e  per  i  cittadini,
          costi  piu'  elevati  dei  benefici conseguibili,     anche
          attraverso       la     sostituzione         dell'attivita'
          amministrativa  diretta con  forme di  autoregolamentazione
          da  parte degli interessati;
            gquater  )  adeguamento  della  disciplina  sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'     e        degli      atti
          amministrativi  ai   principi  della normativa comunitaria,
          anche    sostituendo    al    regime   concessorio   quello
          autorizzatorio;
            gquinquies   )   soppressione   dei   procedimenti    che
          derogano   alla normativa    procedimentale  di   carattere
          generale,  qualora    non sussistano piu' le ragioni    che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
            gsexies   )   regolazione,   ove    possibile,  di  tutti
          gli    aspetti  organizzativi  e  di  tutte  le  fasi   del
          procedimento;
            gsepties   )   adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
            5-bis. I riferimenti  a testi normativi contenuti   negli
          elenchi   di  procedimenti    da  semplificare    di    cui
          all'allegato  1 alla  presente legge  e alle  leggi  di cui
          al  comma 1  del  presente articolo  si intendono estesi ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e    proporre   suggerimenti   per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7.  Le  regioni a statuto   ordinario regolano le materie
          disciplinate dai  commi da  1   a   6 nel   rispetto    dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che   costituiscono    principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico. Tali   disposizioni operano    direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino    a quando esse non avranno
          legiferato in materia.   Entro due   anni dalla    data  di
          entrata  in    vigore  della  presente  legge, le regioni a
          statuto speciale e le province autonome di  Trento  e    di
          Bolzano    provvedono    ad      adeguare    i   rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nella  legge
          medesima.
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione delle    effettive  condizioni  economiche  dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette   a  revisione  biennale,  sentite  le  competenti
          Commissioni parlamentari;
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di  ricerca,  di  cui  all'art.  73, decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento  di
          approvazione degli atti dei concorsi per   ricercatore   in
          deroga   all'art.   5,  comma  9, della  legge  24 dicembre
          1993. n. 537;
            e)   procedure   per l'accettazione   da   parte    delle
          universita'      di  eredita',     donazioni  e     legati,
          prescindendo     da  ogni      autorizzazione   preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),   sono   emanati  previo     parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al  comma  8, lettera c),   il decreto  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more    della
          Consulta  nazionale per il  diritto agli studi universitari
          di cui all'art. 6 della medesima legge.
            11. Con il disegno   di legge di cui  al  comma    1,  il
          Governo  propone annualmente   al   Parlamento   le   norme
          di    delega    ovvero    di delegificazione     necessarie
          alla     compilazione     di   testi    unici legislativi o
          regolamentari, con  particolare  riferimento  alle  materie
          interessate  dalla  attuazione    della  presente legge. In
          sede di prima attuazione della presente  legge, il  Governo
          e'    delegato  ad emanare, entro il   termine di  sei mesi
          decorrenti dalla  data di  entrata in vigore   dei  decreti
          legislativi    di    cui  all'art.    4,    norme  per   la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera  c),  non  coperte  da   riserva assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui al medesimo art. 4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso      le  necessarie  modifiche,  integrazioni  o
          abrogazioni di norme, secondo i    criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
          "Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8).
            1-29. (Omissis).
            30.  Procedimento di liquidazione  di pensioni, assegni e
          indennita' di guerra:
              legge 28 luglio 1971, n. 585;
            testo unico  approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915".
            -    Il    testo    unico   approvato con   decreto   del
          Presidente  della Repubblica  23 dicembre  1978,   n.  915,
          e successive  modificazioni, reca: "Testo unico delle norme
          in materia di pensioni di guerra".
            -    Il decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29, e
          successive  modificazioni,     reca:     "Razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421".
            - Il testo dell'art. 5, comma  1, del decreto legislativo
          29 giugno 1998,     n.   278,      recante    "Disposizioni
          correttive   del    decreto legislativo 16  settembre 1996,
          n. 564,  del decreto  legislativo 24 aprile 1997,  n.  181,
          e    del decreto  legislativo 30 aprile  1997, n.  157, del
          decreto legislativo 30  aprile 1997,  n. 180 e  del decreto
          legislativo  30  aprile  1997,  n.      184,   in   materia
          pensionistica", e' il seguente:
            "1. Al decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 157,  dopo
          l'art. 2, e' aggiunto il seguente:
            ''Art.  2-bis  (Riconoscimento degli stati di invalidita'
          finalizzati al conseguimento dei  trattamenti di pensione).
          - 1.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri,  su  proposta    del Ministro del lavoro e  della
          previdenza sociale,   di concerto  con  il    Ministro  del
          tesoro,  del   bilancio e   della programmazione economica,
          da emanarsi entro il  31 dicembre 1998,  sono definiti    i
          criteri  e    le  modalita' idonee a   garantire unita'  di
          indirizzo  e    di  coordinamento    in  capo  all'Istituto
          nazionale     di     previdenza     per    i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica   (INPDAP)  in  materia    di
          riconoscimento degli  stati   di  invalidita'   finalizzati
          al     conseguimento  dei trattamenti    di  pensione   nei
          confronti     dei    dipendenti      delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993,  n. 29,  iscritti alle  forme di  previdenza
          esclusive  dell'assicurazione    generale     obbligatoria,
          nonche'   per   le   altre categorie di dipendenti iscritti
          alle predette forme di previdenza.
            2.  In   attesa che   l'INPDAP   si   doti   di  autonoma
          struttura    per l'accertamento sanitario   degli stati  di
          invalidita', con  lo stesso decreto di cui al comma 1  sono
          definiti  le  modalita'  ed  i criteri di trasmissione alle
          commissioni mediche  periferiche per le pensioni di  guerra
          e  l'invalidita'  civile  del    Ministero  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica,    dei  processi
          verbali  relativi agli accertamenti sanitari  effettuati da
          parte degli organi   sanitari ai quali  e'  demandata    la
          determinazione  dello  stato    di invalidita'. Le predette
          commissioni,    che  assumono     la  denominazione      di
          commissioni  mediche di   verifica, esaminati  i verbali di
          accertamento, possono, entro  il termine  di trenta  giorni
          dalla data   di ricezione   degli stessi,  confermare    la
          valutazione  dello  stato   di invalidita' oppure disporre,
          con  esplicita e  dettagliata motivazione  medicolegale, la
          sospensione  della   procedura  per  chiedere    all'organo
          sanitario  l'effettuazione    di  ulteriori    accertamenti
          diagnostici   o    per sottoporre  l'interessato  a  visita
          diretta.
            3.  L'INPDAP,   in collaborazione   con il  Ministero del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione    economica,
          elabora  programmi  annuali  per    la    revisione  e   la
          verifica  della sussistenza   dei   requisiti sanitari  nei
          confronti  dei  dipendenti  pubblici cessati dal servizio e
          titolari di   pensione  conseguente    ad  uno    stato  di
          invalidita'.  Con  decreto   del   Ministro del   lavoro  e
          della previdenza  sociale,  di concerto  con   il  Ministro
          del    tesoro,  del   bilancio    e   della  programmazione
          economica,  sono    definiti  gli   aspetti connessi   alla
          eventuale revoca dei trattamenti''".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 20 ottobre
          1998, n.   403, reca: "Regolamento    di  attuazione  degli
          articoli 1, 2  e 3 della legge 15  maggio 1997,  n. 127, in
          materia    di      semplificazione   delle   certificazioni
          amministrative".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    2,  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400,  recante "Disciplina  dell'attivita'
          di   Governo e    ordinamento  della      Presidenza    del
          Consiglio    dei   Ministri"  e   successive modificazioni,
          e' il seguente:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.".